Contributi INPS del socio lavoratore di SRL: esclusi gli utili non distribuiti

La Cassazione delimita la base imponibile contributiva: rileva il reddito della società solo se imputato al socio e dichiarato ai fini IRPEF

CONTRIBUTI INPSPREVIDENZA

9/21/2026

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026, chiarisce un tema di particolare interesse per i soci lavoratori di società a responsabilità limitata: gli utili prodotti dalla Srl e accantonati a riserva, senza essere distribuiti al socio, non possono essere automaticamente assoggettati ai contributi della Gestione commercianti. La pronuncia si inserisce in una serie di sette decisioni, pubblicate nella stessa data, con le quali la Sezione Lavoro della Cassazione ha affrontato il rapporto tra reddito prodotto dalla società, reddito attribuito al socio e determinazione della contribuzione previdenziale.

Il principio stabilito dalla Cassazione

Il punto centrale della decisione riguarda la distinzione tra reddito prodotto dalla Srl e reddito fiscalmente imputabile al socio.

Secondo la Corte, per determinare la base imponibile dei contributi dovuti alla Gestione artigiani o commercianti occorre fare riferimento ai redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF dal soggetto obbligato.

Di conseguenza, non è sufficiente che una Srl abbia prodotto un utile e che il socio partecipi alla società e vi svolga abitualmente la propria attività lavorativa.

Se l'utile rimane nella società, viene accantonato a riserva e non viene fiscalmente imputato al socio, esso non può essere automaticamente trasformato in reddito personale del socio ai soli fini contributivi.

La Corte ha quindi distinto due situazioni:

  • reddito prodotto e dichiarato dalla Srl ai fini IRES, che appartiene alla società;

  • reddito imputato al socio ai fini IRPEF, che può invece rilevare anche per la determinazione dei contributi previdenziali.

Il caso esaminato

La controversia riguardava una socia unica e amministratrice di una Srl che svolgeva anche attività lavorativa all'interno della società.

L'INPS aveva richiesto il pagamento di ulteriori contributi alla Gestione commercianti, includendo nella base imponibile anche gli utili prodotti dalla società in determinati periodi d'imposta.

Il punto controverso era che tali utili non erano stati distribuiti alla socia, ma erano rimasti all'interno della Srl.

La Corte d'Appello di Milano aveva già escluso la debenza dei maggiori contributi. L'INPS ha quindi proposto ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che il reddito della società dovesse comunque concorrere alla formazione della base imponibile contributiva del socio in proporzione alla partecipazione posseduta.

La Cassazione ha respinto questa impostazione.

Socio lavoratore e iscrizione alla Gestione commercianti: sono due questioni diverse

È importante precisare che la sentenza non esclude l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti del socio lavoratore di una Srl.

La partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, quando ricorrono tutti i requisiti previsti dalla normativa, continua a determinare l'obbligo contributivo.

La questione affrontata dalla Cassazione è diversa e riguarda come determinare il reddito sul quale calcolare la contribuzione.

In altri termini:

essere socio lavoratore di una Srl può comportare l'iscrizione alla Gestione commercianti, ma ciò non significa che tutto il reddito prodotto dalla società diventi automaticamente reddito personale del socio ai fini contributivi.

Questa distinzione è particolarmente importante nelle Srl nelle quali gli utili vengono lasciati nella società per essere destinati al rafforzamento patrimoniale, agli investimenti o ad altre esigenze aziendali.

La differenza tra Srl e società di persone

Per comprendere la decisione occorre considerare la diversa disciplina fiscale delle società di persone e delle società di capitali.

Nelle società di persone opera il principio di trasparenza fiscale previsto dall'articolo 5 del TUIR. Il reddito prodotto dalla società viene imputato direttamente ai soci, indipendentemente dalla sua effettiva percezione, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione.

Nelle Srl, invece, la società costituisce un soggetto distinto dal socio e il reddito prodotto viene ordinariamente tassato in capo alla società mediante IRES.

Il semplice possesso di una partecipazione non determina quindi l'automatica imputazione del reddito societario al socio.

La Cassazione ha ritenuto che questa distinzione debba essere rispettata anche ai fini previdenziali.

Cosa prevede l'articolo 3-bis del D.L. n. 384/1992

La decisione attribuisce particolare importanza all'articolo 3-bis, comma 1, del D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992.

La disposizione stabilisce che i contributi dovuti dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sono rapportati alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi si riferiscono.

Secondo la Cassazione, il riferimento ai redditi denunciati ai fini IRPEF non è casuale, ma costituisce un elemento fondamentale per individuare la base imponibile contributiva.

Ne deriva che non può essere assoggettato a contribuzione, in capo al socio, un reddito che nello stesso periodo d'imposta è fiscalmente attribuito esclusivamente alla Srl e dichiarato dalla società ai fini IRES.

Quando gli utili della Srl possono rilevare per il socio?

La situazione cambia quando il reddito viene fiscalmente imputato al socio.

La Cassazione richiama, in particolare, due ipotesi:

1. Distribuzione degli utili

Quando gli utili vengono distribuiti al socio, il reddito può assumere rilevanza fiscale in capo a quest'ultimo secondo le regole previste per i dividendi.

2. Regime di trasparenza fiscale

Gli articoli 115 e 116 del TUIR consentono, in presenza dei relativi presupposti e dell'esercizio dell'opzione, di imputare il reddito della società ai soci indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione.

In presenza di tale regime, il reddito societario viene quindi fiscalmente attribuito ai soci e può assumere rilevanza anche ai fini contributivi.

Utili accantonati a riserva: cosa cambia

Il principio affermato dalla Cassazione è particolarmente rilevante proprio per gli utili accantonati a riserva.

Se una Srl produce un utile e l'assemblea decide di non distribuirlo, lasciandolo nel patrimonio della società, il reddito rimane fiscalmente riferibile alla società, salvo l'applicazione di uno specifico regime che ne determini l'imputazione ai soci.

La mera circostanza che il socio sia:

  • socio unico;

  • amministratore;

  • socio lavoratore;

  • titolare del 100% delle quote;

non è, di per sé, sufficiente a trasformare l'utile societario non distribuito in reddito personale del socio ai fini contributivi.

Questo è uno degli aspetti più significativi della pronuncia.

La posizione dell'INPS

La decisione assume particolare rilievo anche perché si pone in contrasto con l'orientamento amministrativo seguito dall'INPS.

L'Istituto aveva tradizionalmente sostenuto che, per i soci lavoratori di Srl iscritti alla Gestione artigiani o commercianti, la base imponibile dovesse comprendere la quota del reddito d'impresa della società corrispondente alla partecipazione del socio agli utili, anche indipendentemente dalla loro effettiva distribuzione.

La Cassazione ha invece valorizzato il collegamento previsto dalla legge tra contribuzione previdenziale e redditi dichiarati ai fini IRPEF dal soggetto obbligato.

Il risultato è che il reddito prodotto dalla Srl non può essere automaticamente considerato reddito del socio soltanto perché quest'ultimo partecipa al capitale sociale e svolge attività lavorativa nella società.

L'INPS deve dimostrare l'imputazione del reddito al socio

Un ulteriore profilo importante della pronuncia riguarda l'onere della prova.

Secondo la Cassazione, spetta all'INPS dimostrare i presupposti della propria pretesa contributiva e, quindi, l'effettiva imputazione del reddito al socio.

La verifica deve essere effettuata sulla base della situazione fiscale concreta, considerando, tra gli altri elementi, la distribuzione degli utili e l'eventuale applicazione del regime di trasparenza fiscale.

Nel caso esaminato dalla Corte non risultavano né la distribuzione degli utili alla socia né l'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale.

Per questo motivo la Suprema Corte ha confermato l'esclusione dei maggiori contributi richiesti.

Cosa cambia per i soci lavoratori di Srl

La sentenza n. 25377/2026 può avere importanti conseguenze pratiche per i soci lavoratori di Srl soggetti alla Gestione commercianti o artigiani.

In particolare, può essere opportuno verificare le posizioni nelle quali l'INPS abbia determinato contributi eccedenti il minimale includendo anche utili che:

  • sono stati prodotti dalla Srl;

  • sono stati dichiarati dalla società ai fini IRES;

  • non sono stati distribuiti al socio;

  • sono stati accantonati a riserva;

  • non sono stati imputati fiscalmente al socio ai fini IRPEF.

In presenza di richieste contributive o contenziosi già in corso, sarà quindi necessario esaminare attentamente la documentazione fiscale e societaria relativa alle singole annualità.

Un chiarimento importante

La pronuncia non significa che il socio lavoratore di una Srl sia esonerato dai contributi INPS.

Se sussistono i requisiti per l'iscrizione alla Gestione commercianti, l'obbligo contributivo rimane.

Il principio affermato dalla Cassazione riguarda invece la base imponibile sulla quale determinare la contribuzione, con particolare riferimento alla quota di reddito societario che non è stata fiscalmente imputata al socio.

Pertanto, occorre distinguere tra:

obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti e quantificazione del reddito soggetto a contribuzione.

In sintesi

La sentenza n. 25377/2026 della Corte di Cassazione afferma un principio di particolare interesse per i soci lavoratori di Srl:

gli utili prodotti dalla società e accantonati a riserva, senza essere distribuiti né fiscalmente imputati al socio, non possono essere automaticamente inclusi nella base imponibile dei contributi INPS del socio lavoratore.

Il semplice fatto che il socio lavori abitualmente nella società, ne sia amministratore o possieda anche l'intero capitale sociale non è sufficiente, da solo, a rendere il reddito della Srl reddito personale del socio ai fini contributivi.

La verifica deve essere effettuata considerando la concreta imputazione fiscale del reddito e le modalità con cui gli utili sono stati trattati dalla società e dal socio.

Per i soci lavoratori di Srl che abbiano ricevuto avvisi di addebito INPS o richieste di contributi calcolate anche sugli utili non distribuiti, la pronuncia rende particolarmente importante una verifica della posizione contributiva e della documentazione fiscale e societaria delle singole annualità.

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