IMU: l'esenzione sulla casa assegnata dopo separazione o divorzio

Tale agevolazione termina quando i figli diventano maggiorenni?

Una domanda frequente riguarda il trattamento IMU dell'immobile assegnato a uno dei genitori a seguito di separazione o divorzio: il compimento della maggiore età dei figli comporta automaticamente la perdita dell'esenzione?

La risposta, in linea generale, è no. Il semplice raggiungimento della maggiore età dei figli non determina la cessazione dell'assimilazione dell'immobile all'abitazione principale e, di conseguenza, non fa venir meno automaticamente l'esenzione dall'IMU.

Quando continua a spettare l'agevolazione

L'elemento decisivo è rappresentato dal provvedimento emesso dal giudice che dispone l'assegnazione della casa familiare. Finché tale provvedimento continua a produrre effetti, l'immobile mantiene l'assimilazione all'abitazione principale ai fini IMU, salvo che il giudice abbia previsto espressamente una durata limitata dell'assegnazione, ad esempio fino al raggiungimento della maggiore età dei figli.

La disciplina è contenuta nell'articolo 1, comma 741, lettera c), n. 4, della Legge n. 160/2019, che considera assimilata all'abitazione principale la casa familiare assegnata dal giudice al genitore affidatario. Ai soli fini IMU, tale provvedimento attribuisce al genitore assegnatario un diritto di abitazione.

Di conseguenza, l'immobile non è soggetto a IMU, purché non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, per le quali continuano ad applicarsi le regole previste per gli immobili di lusso.

I chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020, ha precisato che la sostituzione del termine "casa coniugale" con "casa familiare" e del termine "coniuge" con "genitore" non ha modificato la sostanza della disciplina.

L'intervento normativo ha avuto principalmente una finalità chiarificatrice, estendendo espressamente l'applicazione dell'agevolazione anche alle situazioni in cui i genitori non siano mai stati sposati ma vi sia comunque un provvedimento giudiziale di assegnazione dell'abitazione familiare.

Il Comune non può modificare gli effetti del provvedimento

È importante evidenziare che la qualificazione dell'immobile come casa familiare spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria. Il Comune non può effettuare valutazioni autonome né disconoscere gli effetti del provvedimento del giudice ai fini dell'applicazione dell'IMU.

Proprietà dell'immobile e residenza: aspetti non determinanti

Per beneficiare dell'assimilazione all'abitazione principale non è determinante chi sia il proprietario dell'immobile. L'abitazione può appartenere a uno dei due genitori oppure anche a un soggetto terzo, ad esempio ai nonni.

Allo stesso modo, ai fini dell'agevolazione non assumono rilievo, di per sé, la residenza anagrafica o la dimora abituale del genitore assegnatario. Il presupposto fondamentale resta la validità e l'efficacia del provvedimento giudiziale che dispone l'assegnazione della casa familiare.

In conclusione

L'esenzione IMU non cessa automaticamente quando i figli diventano maggiorenni. Per stabilire se l'agevolazione continui ad applicarsi è necessario verificare il contenuto del provvedimento del giudice: se l'assegnazione della casa familiare è ancora efficace e non è stata prevista una scadenza collegata alla maggiore età dei figli, l'immobile continua a essere assimilato all'abitazione principale, con il conseguente mantenimento dell'esenzione IMU (salvo il caso degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

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