Rimborso IVA
Come funziona, quali sono i tempi e le procedure


Per molte imprese e professionisti il credito IVA rappresenta una risorsa finanziaria importante. Quando non si decide di utilizzarlo in compensazione con altri tributi o contributi, è possibile richiederne il rimborso secondo le modalità previste dalla normativa.
Conoscere le procedure e le tempistiche di erogazione consente di programmare meglio la gestione della liquidità aziendale e di evitare ritardi dovuti a errori formali nella richiesta.
Rimborso del credito IVA annuale
La richiesta di rimborso del credito risultante dalla dichiarazione IVA annuale viene effettuata direttamente all'interno della dichiarazione stessa, da trasmettere telematicamente entro il termine previsto dalla legge.
A seconda della situazione del contribuente, il rimborso può essere ottenuto attraverso due differenti modalità.
Procedura semplificata
La procedura semplificata, nota anche come rimborso "in conto fiscale", consente l'erogazione del credito tramite l'Agente della riscossione ed è utilizzabile entro il limite massimo previsto dalla normativa, attualmente pari a 2.000.000 di euro, considerando anche le compensazioni effettuate nel corso dell'anno mediante modello F24.
L'iter amministrativo prevede:
la trasmissione dei dati della richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate all'Agente della riscossione;
l'eventuale richiesta della garanzia prevista dall'art. 38-bis del D.P.R. 633/1972 oppure, nei casi consentiti, della dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti per l'esonero dalla garanzia;
la successiva disposizione del pagamento e l'accredito sul conto corrente indicato dal contribuente.
In condizioni ordinarie, il rimborso viene disposto dopo circa 40 giorni dalla richiesta, mentre l'accredito avviene generalmente entro i 20 giorni successivi.
Procedura ordinaria
Quando il contribuente non sceglie la procedura semplificata, oppure nei casi di cessazione dell'attività o di richieste che superano il limite previsto per il rimborso in conto fiscale, la competenza passa direttamente all'Agenzia delle Entrate.
La normativa stabilisce che il rimborso debba essere eseguito entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione contenente la richiesta. Nella pratica, tuttavia, i tempi possono risultare più lunghi in relazione ai controlli amministrativi e ai carichi di lavoro degli uffici.
Una volta autorizzato il pagamento, l'Agente della riscossione provvede all'accredito entro circa 20 giorni dal ricevimento dell'ordine.
Sugli importi rimborsati maturano inoltre interessi nella misura prevista dalla normativa vigente, calcolati a partire dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.
Rimborso IVA trimestrale
I contribuenti che possiedono i requisiti previsti dalla legge possono richiedere il rimborso del credito IVA maturato durante l'anno senza attendere la dichiarazione annuale.
La domanda viene presentata mediante il modello IVA TR, da trasmettere entro la fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre. Si tratta di un termine perentorio e non è prevista la presentazione tardiva.
Le tempistiche di lavorazione seguono sostanzialmente le stesse regole previste per il rimborso annuale:
circa 40 giorni per la procedura semplificata, cui si aggiungono i tempi tecnici per l'accredito;
circa 90 giorni per la procedura ordinaria.
Quando è richiesta una garanzia
Per le richieste di rimborso superiori a 30.000 euro, la disciplina prevede, salvo specifiche eccezioni, la presentazione di un'idonea garanzia.
In molti casi la garanzia può essere sostituita dal visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato oppure dalla sottoscrizione dell'organo di controllo della società, quando presente.
L'attività del professionista consiste nel verificare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza tra la documentazione contabile e i dati esposti nella dichiarazione IVA.
Possibili sospensioni del rimborso
L'Amministrazione finanziaria può sospendere l'erogazione del rimborso qualora il contribuente presenti debiti tributari o altre pendenze fiscali suscettibili di incidere sul credito richiesto.
Se tali posizioni diventano definitive, il credito IVA può essere utilizzato in compensazione con i debiti iscritti a ruolo, nei limiti previsti dalla normativa.
Rimborsi con corsia preferenziale
Alcune categorie di contribuenti possono beneficiare di una procedura prioritaria per l'erogazione dei rimborsi IVA.
Generalmente è richiesto lo svolgimento dell'attività da almeno tre anni e il rispetto di specifiche soglie minime di credito richiesto.
Tra i soggetti che più frequentemente possono accedere al rimborso prioritario rientrano:
imprese che applicano il meccanismo dello split payment;
operatori interessati dal reverse charge, come molte imprese del settore edile e degli impianti;
produttori di particolari categorie di beni individuate dalla normativa.
Come correggere una richiesta di rimborso
Qualora, dopo l'invio della dichiarazione IVA, emerga la necessità di modificare la richiesta di rimborso, è possibile intervenire mediante la presentazione di una dichiarazione IVA integrativa.
L'invio della dichiarazione correttiva comporta una nuova valutazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, che procederà a riesaminare la pratica prima dell'erogazione del credito.
Conclusioni
La richiesta di rimborso IVA rappresenta uno strumento fondamentale per recuperare la liquidità maturata a credito. La scelta tra utilizzo in compensazione e richiesta di rimborso deve essere valutata caso per caso, considerando l'importo del credito, i tempi di incasso e la situazione fiscale del contribuente.
Una corretta predisposizione della documentazione, accompagnata dalle verifiche richieste dalla normativa, consente di ridurre il rischio di sospensioni o ritardi e di accelerare, per quanto possibile, l'ottenimento delle somme spettanti.
Contatti
Cell: +39 3295933493
© 2026. All rights reserved.
Dott. Giovanni Chinno
Commercialista e Revisore Legale
P. IVA 03993250715
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia n.1405
Registro dei Revisori Legali Ministero Economia e Finanze n. 174163
Albo CTU presso Tribunale Ordinario di Foggia n. 242
Web Design by Studio Marea x Dott. Giovanni Chinno © 2026
Email: giovannichinno@hotmail.it
Termini e condizioni
Privacy Policy
